La modalità di esecuzione delle prove per la Verifica degli strumenti di pesatura di tipo omologato, descritta nella Direttiva 4 Aprile 2003 del Ministero delle Attività Produttive (G.U.n.246 del 22/10/2003) prevede l'esecuzione di:
In sede di prova di strumenti la cui portata massima è maggiore di 1000 kg, in luogo delle masse campione ad uso legale può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi o masse campione corrispondenti al maggiore dei seguenti valori: 1000 kg oppure 50% della portata massima. In, luogo del 50% della portata massima, la porzione delle masse campione può essere ridotta a:
a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,3 e (e=divisione di verifica);
b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,2 e (e=divisione di verifica).
Gli errori massimi permessi sono quelli previsti dal Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.