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La modalità di esecuzione delle prove per la Verifica degli strumenti di pesatura di tipo omologato, descritta nella Direttiva  4 Aprile 2003 del Ministero delle Attività Produttive (G.U.n.246 del 22/10/2003) prevede l'esecuzione di:

  1. Ispezione visiva
    • controllo sulle targhette metrologiche (Max, Min, e, classe di precisione, ecc.)
    • controllo della corretta installazione e se le condizioni di impiego sono adeguate.
  2. Controllo accuratezza dispositivo di zero (solo su strumenti con indicatore di zero meccanico), determinando il carico necessario allo scatto di una divisione e.
  3. Controllo ripetibilità: si effettua un ciclo di n.3 pesate nella medesima posizione, possibilmente al centro del recettore di carico, con un carico di valore pari a circa ½ Max e Max (per gli strumenti con portata superiore a 1000 kg la prova viene effettuata solo a circa ½ Max ).
    • Se la Prova di Ripetibiltà è effettuata, negli strumenti elettronici, in Alta Risoluzione l'errore di Ripetibiltà è dato da: Indicazione - Masse Caricate.
    • Se la Prova di Ripetibiltà è effettuata con l'aggiunta di Carico Addizionale, l'errore di Ripetibiltà è dato da: Indicazione – Masse Caricate - Carico Addizionale +½ e
  4. Prova di Decentramento o Eccentricità (effettuata come da normativa Uni Cei En 45501 al punto A.4.7 - permette di rilevare l'eventuale errore relativo allo spostamento del carico sul recettore nelle varie posizioni di carico).
  5. Prova di Linearità (prova atta alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1000 kg se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente).
  6. Prova di Accuratezza del dispositivo di tara (solo su strumenti con indicatore di zero meccanico), determinando il carico necessario allo scatto di una divisione e dopo aver azionato il dispositivo di tara.
  7. Prova di Mobilità o di Sensibilità approssimativamente in corrispondenza di min., 1/2 max e

 

In sede di prova di strumenti la cui portata massima è maggiore di 1000 kg, in luogo delle masse campione ad uso legale può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi o masse campione corrispondenti al maggiore dei seguenti valori: 1000 kg oppure 50% della portata massima. In, luogo del 50% della portata massima, la porzione delle masse campione può essere ridotta a:
a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,3 e (e=divisione di verifica);
b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,2 e (e=divisione di verifica).

 

Gli errori massimi permessi sono quelli previsti dal Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.